La verità di un enunciato filosofico, è verificabile sul piano logico, di critica del linguaggio, empirico, quella di un enunciato giuridico, è verificabile positivamente, e secondo le declinazioni delle norme Costituzionali.
Il principio di democrazia è alla base della forma di stato delle verità relative, stante l'anima pluralista che l'alimenta.
Il giuramento è la formula di verità per eccellenza e tocca, gli strati profondi della Carta Costituzionale, mentre tutto ciò che necessita di istruttoria dei fatti,non è altro che un forum per l'accertamento della verità o per la lotta politica.
Qui il pluralismo, rafforza i diritti di una minoranza, rispetto ai diritti della maggioranza.
Ma il postulato della ricerca della verità, deve del resto precedere ogni desiderio della maggioranza.
Una verità ottenuta con la forza della maggioranza dei voti, per es. si pensi ad una Commissione parlamentare, non sempre rappresenta l'ultima verità.
L'accertamento della verità dei fatti, costituisce l'obiettivo centrale del processo penale, ma anche di quello civile, dove la verità non è da intendere come predicato di tipo oggettivo (ontologico) o cognitivo (gnoseologico), ma come predicato (semantico) di proposizioni, che si riduce ad un libero apprezzamento delle prove, da parte del giudice.
Quale è il limite: la dignità dell'uomo.
Ed allora, il locus glassicus di cosa sia lecito, e se mentire è anche legittimamente presente in tale luogo, è la domanda che il giurista deve porsi, ma anche se la soluzione vada trovata come fa Grozio nel De iure, (cfr. ne elenca cinque) nel diritto naturale, ed è quindi ammissibile il diritto di menzogna.
Tuttavia, è stato affermato in Dottrina, che Grozio si serve per risolvere dei problemi giuridici, di argomentazioni teologiche, filosofiche e del diritto dei privati, che nulla hanno a che vedere, con il tema costituzionale della verità, dove il cittadino deve assumersi la sua parte di responsabilità e dar piena voce alla verità ed esigerne il rispetto da parte del potere politico.
Sicché il cittadino, ma anche la politica, deve vivere nella verità per la dignità di uomo-persona.
Però le leggi fondamentali cambiano ed il diritto ha le sue epoche.
Ed è comica la giustizia, che ritiene di tracciare un confine, tra verità e menzogna, (cfr. al di là, ed al di qua).
Chi mente, è indegno e disonesto e viola la dignità dell'uomo, nella sua propria persona (Kant), perché la verità ha pathos ed ethos.
Ed allora, si scopre attraverso le varie teorie sulla verità (crf. corrispondenza, coerenza, consensuale), che occorre ricercare le verità, non la verità.
Sicché, la ricerca diviene essenzialmente, logica proposizionale.
Dunque, se il punto di riferimento è il pluralismo di un sistema a più valori, la verità si frantuma, in tante verità.
Quando si rielabora il passato, si dà luogo all'accertamento informale della verità, per conquistare il futuro, optando per un nuovo inizio, perciò lasciando in pace il passato.
Orbene, l'unica menzogna riconosciuta, legittimata dagli ordinamenti giuridici e che strumentalizza la negazione della verità in funzione di determinati valori giuridici, è la finzione giuridica.
Le finzioni giuridiche, vengono definite, da H., Vahinger nella sua Philosophie des als ob, come deviazione consapevolmente falsa, arbitraria dalla realtà, artifici provvisori, temporanei, utili alla sua conoscenza.
Ma anche le finzioni giuridiche, che R. von Jhering chiamava, menzogne tecniche necessarie, ed anche stampelle della scienza, devono fare i conti, con il forum della giustizia, che spesso da agorà della commedia, diviene agorà della tragedia della dignità dell'uomo, nelle sue molteplici declinazioni.
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