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Condividere una società per una felicità non utopica, ma del vivere quotidiano nell'esserci.

(di Pasquale Melissari)


Nella prima metà del secolo XIX, ha inizio e modello la codificazione napoleonica che fu l'aspetto esteriore del movimento di codificazione europeo-continentale, costituendo l'insieme delle idee politiche e scientifiche che animarono tale movimento ed essenzialmente fondate sul trinomio, libertà, uguaglianza, fraternità alla base dell'esercizio della giustizia. Come è noto queste idee, si sono condensate in quella visone del diritto che può essere chiamata positivismo statualistico e legalistico, visione che ha, come cardine politico, l'asserto che unica fonte di diritto è la legge dello Stato e come cardine scientifico, l'idea che la realtà giuridica, sia un dato oggettivo, esistente, osservabile e descrivibile, come qualcosa che è in rerum natura, dato oggettivo completamente esaurito dalle definizioni legali, cioè dalle fattispecie definite dalle leggi. Diciamo che queste idee che costituiscono i valori fondamentali della nostra società e che trovano la loro fonte nella rivoluzione francese, sono quelle veramente importanti nel fenomeno storico della codificazione, poiché esse costituiscono la premessa logica per l'inizio della fase successiva, la fase della sistemazione concettuale, nella quale il giurista assume come suo compito quello di penetrare dentro i dati giuridici, per coglierne le essenze; essenze che, una volta raggiunte, vengono definite in un sistema di concetti e presentate, infine, come il precipitato della realtà giuridica, cioè come ciò che per eccellenza è il Diritto e che portò alla formazione delle “Costituzioni sociali”, in quanto scritte dal popolo e non concesse d'autorità. In effetti, era due scuole che si confrontavano, quella del diritto naturale, e quella appunto del diritto positivo, in varie forme di specificazione, anche degenerative rispetto ai loro principi guida. Una delle tante forme di degenerazione del diritto positivo è il dogmatismo giuridico, che ha portato tra l'altro ad una semplificazione irrealistica del diritto, ridotta appunto al suo aspetto normativo – ius positum –, chiudendo ai valori sociali dell'ordinamento giuridico, che invece ne costituiscono le fondamenta, valori sociali che sono alla base del sistema democratico. Un'altra forma di degenerazione, è quella del feticismo giuridico, che si realizza quando al diritto si sostituisce la prassi, ma non quella giudiziaria, che trova la sua luce nella nomofilachia del diritto, ma quella amministrativa, babelica confusa e smemorata, che vestita formalmente da fonte del diritto, è purtroppo prodotta da un potere quello esecutivo legittimato, in questo ruolo dalle norme costituzionali. A me pare che quest'ultima sia la strada scelta dal Governo. Cioè quella che per analogia era sospesa nell'Ottocento, tra l'adesione ai canoni dell'Ecole de l'Exégèse francese e l'elaborazione di modelli culturali non originali, si direbbe una vera e propria Restaurazione, che possiamo definire eclettismo giuridico nel senso più negativo del termine, dove è possibile trovare tutte le forme degenerative del diritto naturale, del diritto positivo, formalmente sociale, ma sostanzialmente feticistico, orientato a chiudere quegli spazi di libertà, aperti alla vita dall'esserci nel mondo. Tutto ciò, implica una rigida forma di gestione autocratica degli interventi di fatto riformistici sull'ordinamento giuridico vigente e se il sistema tiene, è perché esiste la Comunità Europea, se non ci fosse, il sistema Italia sarebbe già ritornato, attraverso il regionalismo della autonomie, alla restaurazione dei Regni preunitari, perché caratterizzate dalle differenze economico-sociali esistenti nei vari territori ed ancor più rafforzato dalla dialettica sociale Nord-Sud, oggi di non facile coniugazione.

L'opera di Conte e non solo la sua, ma anche degli altri alleati di governo, è simile a quella dei giuristi preunitari, che li hanno visti protagonisti nelle vicende relative all'elaborazione ed alla riforma dei codici, utilizzando di fatto un metodo eclettico, per la produzione del diritto.La premessa se pur sintetica e certamente lacunosa, serve a perimetrare il ragionamento e per comprendere la logica di un provvedimento dell'esecutivo, che si annuncia poderoso nel numero di norme, e che è un vero e proprio codice, il Codice Covid-19, che è anche la ragione profonda dell'azione dell'esecutivo, che urla violentemente alla democrazia ed al sistema ordinamentale vigente. In ogni caso, tale attività deve essere messa in buona luce, perché chiarire e capire tale ragione, significa chiarire e capire il Codice Covid-19 è la cura o lo strumento, che si è scelto come metodologia e tecnica per la produzione di tali norme, spezzando quella minima ragionevolezza di logica giuridica, che trova le proprie radici in 100 anni di Unità Nazionale, che è il collante del Sistema Italia, e che oggi attraverso un Big-Bang di normazione burocratica rischia di distruggere il sentimento di Unità Nazionale (il c.d. senso di unità).Nell'attesa di tale risposta, se arriverà ai cittadini, ci auguriamo semplice e chiara, non possiamo che registrare comunque, un'attività costitutiva di un eccessivo produttivismo normativo, che esisteva anche prima, basti guardare le leggi finanziarie degli ultimi anni, che era giustificabile solamente, perché era il frutto della mediazione politica, che avveniva nelle aule parlamentari e che, quindi, veniva accettato, pur nella quantità di norme prodotte, perché seguiva la metodologia e la tecnica tracciata dalla tradizione repubblicana, democratica e costituzionale, soprattutto di quella testimonianza, che proviene dall'esperienza plurisecolare, che attraverso il diritto comune, si rifà al diritto romano, passando attraverso il diritto canonico, mentre adesso si manifesta come la legittimazione di un nuovo potere politico: la BUROCRAZIA.

Certamente non è oggi con il Governo Conte, che nasce questa legittimazione, ma è l'effetto della delegittimazione del potere legislativo, di un maggior peso e straripamento del potere giudiziario ed esecutivo, rispetto a quello legislativo, ma anche nasce dalla degenerazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, dalla scelta della mediocrità intellettuale ed esperenziale nelle candidature al Parlamento e delle altre Istituzioni, nonché dal rafforzarsi del quinto potere quello della comunicazione, basti pensare all'ampio utilizzo di giornalisti-opinionisti, nella comunicazione politica, trasformanti in “intellettuali della politica”, che ora da un lato ora dall'altro danno voce, a chi ha perso l'esercizio del Logos: la Politica.

Ed allora, si ricorda che il terreno proprio della burocrazia, è quello di non saper costruire norme generali ed astratte, ma solamente produrre un diritto circolatorio, cioè norme in cui indicano al singolo centro di interessi di compiere una data azione, che sono dei veri e propri comandi, caratterizzati dal “come dover-fare”, dove il principio di libertà, è sempre più compresso dal principio di autorità, fino ad annullarlo, occultando che la generalità della norma è garanzia di uguaglianza e l’astrattezza è garanzia di certezza dell'ordinamento giuridico.

Ed allora, il compito di ognuno di noi è quello di obbligare i cittadini a prendere coscienza, prescindendo dalle ideologie, se ne esistono ancora e che possono dividere, per rafforzare l'unità dello Stato, condividendo una società semplicemente fondata, sulla libertà, sull'uguaglianza e sulla fraternità, per una felicità non utopica ma del quotidiano.




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