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Il diritto di resistenza.

Come difendersi dalla politica irrazionale ed egoistica dove la dignità è orgoglio personale?

Semplicemente riaffermando l’onorabilità come dovere di fedeltà alla Repubblica e non per esempio ad uno Stato straniero qualunque esso sia, perché questo afferma la nostra Costituzione e le leggi della Repubblica (art.54 Cost.).

Infatti, tra i doveri inderogabili di solidarietà politica di cui all'art. 2 Cost, si annovera anche il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi, di cui al presente articolo.

Va ad ogni modo precisato che tale dovere non comporta obbedienza incondizionata ai governanti che, abusando del proprio ufficio, violino o sovvertano i principi fondamentali della Costituzione.

Appare infatti, secondo i maggiori giuristi costituzionali, implicito un diritto di resistenza, il quale deriva dagli stessi principi, riconducibile al dovere di difesa delle istituzioni.

Ciò si traduce principalmente nel diritto di libera manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. in ogni forma, anche quella di manifestare in piazza il dissenso.

La vita democratica tollera anche il dissenso ideologico più radicale, purché non si declini in comportamenti materiali destinati a colpire le istituzioni democratiche.

Altro aspetto a cui è soggetto anche il Primo Ministro, è quello disciplinato dal secondo comma dell’art.54 che pone in una posizione differenziata coloro che svolgono funzioni pubbliche, i quali, oltre al generale dovere di fedeltà di cui al comma 1, devono osservare precisi obblighi nello svolgimento delle loro funzioni.

Per mezzo del giuramento richiamato dalla detta norma si rafforzano i doveri costituzionali, come è indicato nella formula del giuramento dei ministri “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione”. Al dovere giuridico si aggiunge il dovere morale: l’obbligo di esercitare le funzioni “nell’interesse esclusivo della Nazione” è già nell’obbligo di fedeltà dell’art. 54.

E dunque, ponendo in primo piano i propri interessi quelli di ottenere una “poltrona” e subordinando a questi l’interesse della Nazione il Ministro viola insieme l’art. 54 e il giuramento prestato.

Di conseguenza è anche ‘spergiuro’, responsabile per aver mancato ai propri doveri istituzionali e alla propria coscienza.

L’art. 54 si rivolge in primo luogo all’esercizio delle funzioni e riguarda tutti: parlamentari, ministri, magistrati, pubblici funzionari, alte cariche amministrative e militari.

Gli onores si convertono in onera!

Per chi vuole approfondire suggerisco:


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